Altri contenuti - Accesso civico
ACCESSO CIVICO SEMPLICE
L'accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria (art. 5, comma 1, del D. Lgs n.33/2013) è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza. Pertanto con tale diritto il privato può chiedere all’Unione Comuni Valle del Tirreno di pubblicare i dati, i documenti, gli atti e le informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, rispetto ai quali il Comune non abbia provveduto alla dovuta pubblicazione.
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.
Allegati
Modulo accesso civico
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
In seguito all’emanazione del D.Lgs n. 97/2016 è stata introdotta una nuova disciplina dell’accesso civico i cui punti salienti sono di seguito indicati:
Soggetti legittimati: chiunque ha diritto di fare istanza di accesso. Nell’accesso civico il diritto spetta a qualsiasi persona, senza nessuno specifico requisito soggettivo e non è necessaria alcuna motivazione (Art. 5 D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dall’art. 6 del D.Lgs n. 97/2016).
Oggetto: l’accesso civico ha per oggetto i dati ed i documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi dello stesso decreto n. 33/2013.
Limiti: i limiti dell’accesso sono disciplinati dall’art. 5 bis del D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 che individua una elencazione tassativa che permette di rifiutare l’accesso civico, nel caso in cui esso possa comportare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi pubblici inerenti a:
a) l’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) l’Ufficio relazioni con il pubblico;
c) il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto n. 33/2013.
La richiesta può essere presentata sul modulo predisposto allegando fotocopia o scansione del documento di identità.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito salvo salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su carta o altri supporti materiali.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con una comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati, fatta comunque salva l’eventuale sospensione del termine per la salvaguardia degli interessi di questi ultimi secondo le modalità stabilite dalle norme. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento ai limiti stabiliti dall’articolo 5 bis del decreto legislativo sopra citati.
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Allegati
Modulo accesso generalizzato
Modulo potere sostitutivo
REGISTRO DEGLI ACCESSI
Vengono pubblicati solo i registri delle annualità in cui sono state presentate all'Ente richieste di accesso.
Accesso documentale 2022
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.
Allegati
Modulo accesso civico
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
In seguito all’emanazione del D.Lgs n. 97/2016 è stata introdotta una nuova disciplina dell’accesso civico i cui punti salienti sono di seguito indicati:
Soggetti legittimati: chiunque ha diritto di fare istanza di accesso. Nell’accesso civico il diritto spetta a qualsiasi persona, senza nessuno specifico requisito soggettivo e non è necessaria alcuna motivazione (Art. 5 D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dall’art. 6 del D.Lgs n. 97/2016).
Oggetto: l’accesso civico ha per oggetto i dati ed i documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi dello stesso decreto n. 33/2013.
Limiti: i limiti dell’accesso sono disciplinati dall’art. 5 bis del D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 che individua una elencazione tassativa che permette di rifiutare l’accesso civico, nel caso in cui esso possa comportare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi pubblici inerenti a:
- la sicurezza pubblica;
- la sicurezza nazionale;
- la difesa e le questioni militari;
- le relazioni internazionali;
- la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- il regolare svolgimento di attività ispettive.
- la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
a) l’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) l’Ufficio relazioni con il pubblico;
c) il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto n. 33/2013.
La richiesta può essere presentata sul modulo predisposto allegando fotocopia o scansione del documento di identità.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito salvo salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su carta o altri supporti materiali.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con una comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati, fatta comunque salva l’eventuale sospensione del termine per la salvaguardia degli interessi di questi ultimi secondo le modalità stabilite dalle norme. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento ai limiti stabiliti dall’articolo 5 bis del decreto legislativo sopra citati.
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Allegati
Modulo accesso generalizzato
Modulo potere sostitutivo
REGISTRO DEGLI ACCESSI
Vengono pubblicati solo i registri delle annualità in cui sono state presentate all'Ente richieste di accesso.
Accesso documentale 2022
Descrizione |
---|
Modulo Accesso Civico Generalizzato (27.5 KB)
Inserita il 19/08/2022
Modificata il 19/08/2022
|
Modulo Accesso Civico Semplice (25.57 KB)
Inserita il 19/08/2022
Modificata il 19/08/2022
|
Anac Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 (0.57 MB)
Inserita il 19/08/2022
Modificata il 19/08/2022
|
Regolamento accesso documenti amministrativi (27.47 KB)
Inserita il 19/08/2022
Modificata il 19/08/2022
|